In Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.222 del 22-09-2023, è stato pubblicato il Decreto 8 agosto 2023 “Adeguamento del Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare”.
«L’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 giugno 2015, n. 90401, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 95933 del 23 maggio 2016, è sostituito dal seguente: «Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazioni alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria».
Il Fondo di solidarietà per i lavoratori del settore marittimo – Solimare consente di presentare la domanda di assegno ordinario per tutti i lavoratori marittimi, personale amministrativo e di terra sospesi o a orario ridotto di imprese armatoriali, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante ed esclusi i dirigenti, di imprese armatoriali che abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro. Esclusi anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
L’assegno ordinario può essere erogato per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e comunque non superiore a un anno.
Il Decreto è il risultato del lavoro di squadra del cluster marittimo, a seguito «dell’accordo collettivo stipulato in data 10 ottobre 2022 tra Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, e le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CIGL, FIT-CISL e UIL Trasporti, con cui, le parti sociali firmatarie hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare, già costituito alla data del 31 dicembre 2021, alle disposizioni di cui all’articolo 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis come introdotte rispettivamente dall’articolo 1, commi 204, lettera b) e articolo 1, comma 208, lettera a) della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, e di ampliare quindi la platea dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo nonché di adeguare l’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234del 2021 e successive modifiche e integrazioni».
Decreto in Gazzetta Ufficiale www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2023/09/22/222/sg/pdf