Dopo la nomina del Ministro per la Protezione civile e Politiche del mare e l’istituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche del Mare, coadiuvato dalla Struttura di missione e da 10 esperti, è stato istituito il Dipartimento per le Politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico Nazionale”, Art.12 – Istituzione del Dipartimento per le Politiche del Mare.
“𝐿’𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑒 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑖 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙’𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑒, 𝑑𝑎 𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑝𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛 𝑣𝑜𝑐𝑒, 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑘𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑙𝑡𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝐵𝑙𝑢𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑢𝑚” ha dichiarato il Presidente di Assonautica Italiana, Si. Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora, dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale di ieri, 15 maggio, del Decreto Legge contenente appunto l’art 12 di Istituzione.
“𝐈𝐥 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐮𝐬𝐮𝐦𝐞𝐜𝐢,” – ha aggiunto Acampora – “𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝐶𝑎𝑝𝑜 𝑑𝑖 𝐺𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑅𝑖𝑔𝑖𝑙𝑙𝑜, 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑑𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑡𝑖, 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑚𝑖 𝑜𝑛𝑜𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑠𝑖𝑎𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜 𝑃𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑒, 𝑏𝑒𝑛𝑒 ℎ𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑙’𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑜 𝐺𝑖𝑜𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑀𝑒𝑙𝑜𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑖𝑝𝑜𝑚 ℎ𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑖𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖”. “𝘐𝘭 𝘥𝘪𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘔𝘢𝘳𝘦 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑔𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑎𝑛𝑎, 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑎𝑓𝑓𝑒𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑒𝑢𝑟𝑜-𝑚𝑒𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑁𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒”.
Art. 12 del Decreto Legge n.63 del 15 Maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di oggi 15 Maggio 2024
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato «Dipartimento per le politiche del mare», disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Dipartimento cura l’attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell’azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall’articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all’unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo, e l’incarico di Capo del Dipartimento, possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine, è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l’anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di cinque unità di personale non dirigenziale, equiparate alla categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All’atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 615.400 euro per l’anno 2024 e di 1.054.972 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell’amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l’anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.
6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell’ambito del contingente di venti unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l’assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli in carichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2 si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.750.358 per l’anno 2024 e a 3.000.614 euro annui a de- correre dall’anno 2025, si provvede:
a) quanto a 1.010.744 euro per l’anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) quanto a 739.614 euro per l’anno 2024 e a 1.267.910 euro a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Fonte: Economia del Mare Magazine